Art. 9.
(Cause di non punibilità).

      1. Non è punibile l'interruzione della gravidanza quando è necessaria per evitare un grave pericolo per la vita o la salute della donna e il pericolo non è altrimenti evitabile. Deve in ogni caso sussistere il consenso della donna.
      2. La sussistenza del grave pericolo di cui al comma 1 deve essere accertata da due medici del servizio ostetrico-ginecologico dell'ente ospedaliero in cui deve praticarsi l'intervento, che ne forniscono idonea certificazione. I medici possono avvalersi della collaborazione di specialisti. I medici sono tenuti a fornire la documentazione sul caso e a comunicare la loro certificazione al direttore sanitario dell'ospedale per l'intervento da praticarsi immediatamente.
      3. Qualora l'interruzione della gravidanza si renda necessaria per l'imminente pericolo per la vita della donna, l'intervento può essere praticato anche senza lo svolgimento delle procedure previste dal comma 2. Il medico in tali casi deve dare informazione dell'intervento al direttore sanitario dell'ospedale o, se l'intervento è praticato al di fuori della struttura pubblica, all'organo responsabile dell'azienda

 

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sanitaria locale competente per territorio e trasmettere tutta la certificazione attinente all'intervento praticato.
      4. Quando sussiste la possibilità di vita autonoma del feto, il fatto non è punibile soltanto se ricorrono i requisiti previsti dall'articolo 54 del codice penale.